Sentenza n.271 del 1988

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SENTENZA N.271

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, avente per oggetto: <Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi, per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia per la Regione.

Considerato in diritto

l.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, riapprovata il 15 giugno 1982 (Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato), per asserito contrasto con l'art. 6, lettera q), della legge n. 833 del 1978, che riserva allo Stato <la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari>, e quindi con l'art. 117 Cost.

Secondo il ricorrente la norma impugnata varcherebbe i limiti della competenza regionale in quanto determinerebbe essa i detti requisiti con il prevedere che i laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private, di cui all'art. 5 della precedente legge regionale n. 49 del 1981, possono essere diretti da un laureato in scienze biologiche, o da un chimico, o da un farmacista iscritti al relativo ordine professionale, e per di più li determinerebbe discostandosi dalla normativa statale già adottata in materia, dalla quale si desumerebbe che l'incarico in parola debba essere riservato ai laureati in medicina (artt. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e 82 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112), essendo ammessi i biologi e i chimici allo svolgimento di attività specificamente limitate nell'ambito dei laboratori di analisi (artt. 3 legge 24 maggio 1967, n. 396, e 16 legge 19 luglio 1957, n. 679).

2. - La questione non é fondata.

A prescindere dall'inesatta indicazione del parametro- l'art. 117 Cost. in luogo dell'art. 5 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia, che attribuisce alla Regione competenza concorrente in tema di igiene e sanità e di assistenza sanitaria e ospedaliera - va osservato che e indimostrata la riferibilità all'art. 6, lett.- q), legge n. 833 del 1978, di una riserva allo Stato non solo per quel che riguarda i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, ma anche per quel che concerne la determinazione, della quale qui si tratta, dei requisiti minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di laboratorio.

Requisiti minimi che, invece, al pari di quelli di strutturazione e di dotazione strumentale dei detti presidi (pubblici o privati), sono, a norma del comma dodicesimo, introdotti nell'art. 25 della stessa legge n. 833 del 1978 (per effetto dell'art. 3 decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12), determinati dallo Stato soltanto in via di indirizzo e di coordinamento.

3.-D'altronde le norme statali richiamate, tutte anteriori alla concreta istituzione delle Regioni e alcune addirittura all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno il contenuto indicato dal ricorrente. Infatti:

a) l'art. 2 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112 non si riferisce ai laboratori di analisi, ma solo a quelli di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, oltre che alle case e pensioni per gestanti;

b) l'art. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuisce alla autorità sanitaria centrale e provinciale la vigilanza sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti, demandando alle rispettive amministrazioni dei detti ospedali la disciplina del l'ordinamento dei servizi e quello del personale sanitario secondo norme generali emanate dal potere governativo;

c) l'art. 16 l. 19 luglio 1957, n. 679, riguarda soltanto l'ambito di applicabilità di onorari previsti nella tabella, che é limitato alle operazioni relative ad analisi chimiche, con esclusione dei prelievi di carattere biologico e dei pareri di carattere biologico-diagnostico;

d) l'art. 3 l. 24 maggio 1967, n. 396, elenca quale oggetto della professione di biologo alcune attività, ma, nel comma secondo, precisa che l'elencazione non e tassativa.

Nè é priva di peso la considerazione della Regione resistente secondo la quale, a voler desumere dalla normativa statale in argomento un principio avente per oggetto la garanzia minimale di una competenza specifica in materia medico-chirurgica nell'organizzazione e nel funzionamento dei laboratori di analisi, questa sarebbe comunque soddisfatta la dove l'art. 3 della legge regionale prescrive che, qualora il direttore sia laureato in scienze biologiche, o in chimica o in farmacia, dovrà essere assicurata la presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982 (Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost. (recte: art. 5 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.